TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 57.
(Assunzioni di personale).

Art. 57.
(Assunzioni di personale).

      1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge

      1. Identico.


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30 dicembre 2004, n. 311, i Corpi di polizia possono essere autorizzati ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 1.000 unità.
      2. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni possono continuare ad avvalersi del personale di cui al presente comma, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.       2. Identico.
      3. Le modalità di assunzione di cui al comma 2 trovano applicazione anche nei confronti del personale di cui all'articolo 1, commi da 237 a 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato comma 2, fermo restando il relativo onere a carico del fondo previsto dall'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fatto salvo per il restante personale quanto disposto dall'articolo 1, comma 249, della stessa legge n. 266 del 2005.       3. Identico.
      4. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di       4. Identico.

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cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25.
      5. Le amministrazioni di cui al comma 4 possono altresì procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 2.       5. Identico.
      6. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le amministrazioni di cui al comma 4 non interessate al processo di stabilizzazione previsto dal presente articolo, possono procedere ad ulteriori assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008, a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno       6. Identico.

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2010. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel limite di una spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

      7. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono essere attuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite dei posti disponibili in organico.

      7. Identico.

      8. ...............................................
.........................................................
.........................................................

      Stralciato.

      9. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente a Poste italiane Spa.

      9. Identico.

      10. Le assunzioni di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri.

      10. Identico.

      11. All'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dall'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2010».

      11. Identico.

      12. Con effetto dall'anno 2007, all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».

      12. Identico.

      13. I commi 228 e 229 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.

      13. Identico.

      14. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e

      14. Identico.


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successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

          «h-bis) per la copertura delle posizioni dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

          h-ter) del personale del Ministero degli affari esteri;

          h-quater) degli addetti alla sicurezza dell'ENAC».